Stando a quanto dice la legge, è possibile per un uomo lasciare la propria eredità alla compagna e non al figlio? Scopriamolo.
Parlare di eredità e successione non è di certo cosa semplice. Innanzitutto perché il tema presuppone la scomparsa di una persona a cui con ogni probabilità eravamo legati. In secondo luogo perché la legge in materia è piuttosto complicata e necessita di uno sguardo attento e consapevole per essere compresa appieno.
Eppure non è raro che si abbiano delle domande sul funzionamento della successione, sia da parte di chi lascia i propri beni, sia da parte di chi li eredita. In fase di stesura del testamento, ad esempio, ci si potrebbe chiedere se è possibile disporre dei propri beni a piacimento, oppure se bisogna rispettare alcuni limiti imposti dalla legge.
Per rispondere a questa domanda partiamo dal presupposto che in Italia l’eredità si divide in quota legittima e quota testamentaria. La prima spetta agli eredi diretti e non può essere alienata (se non in casi specifici di indegnità a succedere). La seconda può essere disposta secondo le volontà di chi scrive il testamento.
Eredità alla compagna e non ai figli: ma siamo sicuri che la legge italiana lo permetta?
Partendo da questi dati, dunque, rispondere alla domanda “è possibile che un uomo lasci tutta l’eredità alla compagna e non ai figli?” diventa più facile. La risposta è: no. I figli non possono essere diseredati, soprattutto se si considera che con una compagna non sussiste un rapporto di parentela effettiva. Discorso diverso per il coniuge superstite.
Ciò che può accadere, però, è che nel testamento si disponga della quota testamentaria secondo volontà specifiche. In generale la quota legittima viene calcolata per i 2/3 dell’eredità. Ciò che ne rimane è 1/3, che può essere lasciato a chi si vuole.
Un uomo che volesse includere nella propria eredità la compagna convivente, dunque, potrà lasciare scritte le sue volontà in un testamento olografo. Tale documento deve rispettare alcuni requisiti per essere considerato valido. In particolare dovrà riportare nome e cognome, data e firma autografa del sottoscrivente.
In caso contrario, infatti, il documento potrebbe essere considerato nullo o annullabile. Per annullabile, in particolare, si intende un testamento che presenta alcune incongruenze di minore entità, che dunque potrebbe essere impugnato dagli eredi in caso di problemi. Tale procedura può avvenire entro 5 anni dalla morte del de cuius, oppure entro 10 anni da parte degli eredi diretti.